A partire dall’ 11 dicembre 2016 il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità per l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016 SCIA 2 che, all’art. 3, apporta rilevanti modifiche al testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/2001, tra le quali importanti innovazioni in tema di agibilità degli edifici.
b) ricostruzioni o sopraelevazioni;
- attestazione (presente sul modulo) del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato, che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
- certificato di collaudo statico se non già depositato, ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001 ovvero per gli interventi di cui al comma 8bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore lavori (fac-simile nei moduli);
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e supermante delle barriere architettoniche di cui all’art. 77 e nonché all’art. 82 del DPR 380/2001 (contenuto nell’asseverazione del tecnico)
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; - dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente, ovvero, ove previsto, certificato di collaudo (ai sensi del DM 37/2008).
- La presentazione della Segnalazione certificata di agibilità al momento è gratuita, fino alla determinazione da parte dell’amministrazione dell’importo per diritti di segreteria.
L’ utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione corredata della documentazione sopra descritta.
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, che sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
In entrambi i casi l’accesso alle unità immobiliari dichiarate agibili dovrà avvenire in piena sicurezza senza commistioni con la parte ancora adibita a cantiere.
Sulle segnalazioni certificate di agibilità saranno effettuati dei controlli, comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
In questo caso utilizzare la piattaforma impresainungiorno.gov.it.
Pagina aggiornata il 25/10/2024