Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.
Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.
Matrimonio con rito civile
Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe-Stato civile con i propri documenti d’identità, in originale e in fotocopia. Può presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.
Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per la celebrazione.
Matrimonio con rito religioso (con effetti civili)
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con:
- documenti di identità, in originale e in fotocopia
- richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose
Può presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.