L’Ufficio Tecnico Comunale rilascia l’autorizzazione allo scarico domestico in corpo recettore diverso dalla fognatura (corpo idrico superficiale o suolo). Gli adempimenti sottoindicati si rivolgono ai proprietari di edifici che, per la mancanza di fognatura, abbiano necessità di scaricare in suolo o corpo idrico superficiale.
La domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata al termine dei lavori e dovrà essere richiesta e ritirata PRIMA della presentazione della eventuale richiesta di agibilità.
Attenzione: Ai sensi del D.P.R. 59/2013, nel caso di scarico in corpo recettore diverso dalla fognatura per reflui assimilati ai domestici (art. 34 PTA), le piccole e medie imprese come definite all’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) devono richiedere l’A.U.A.
In base a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque è necessario distinguere gli impianti in base al numero di abitanti equivalenti serviti:
– per numero di abitanti equivalenti (AE) inferiori a 50 l’impianto (di trattamento e di scarico) deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 21
– per numero di abitanti equivalenti (AE) uguale o superiore a 50 l’impianto (di trattamento e di scarico) deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 22
– ulteriori distinzioni vanno fatte nel caso di impianti con numero di abitanti equivalenti uguale o superiore a 100 (soglia S), come previsto dall’art. 22
Per dettagli tecnici si veda la Delibera C.M. del 4 febbraio 1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2 lettera b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
L’Ufficio Tecnico Comunale valuterà la documentazione consegnata e, qualora sussistano i presupposti, rilascerà l’autorizzazione allo scarico. In caso contrario verranno richieste le necessarie integrazioni.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e, per gli scarichi di reflui domestici, si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico (art. 21, c. 6). L’autorizzazione dovrà invece essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.
Ai sensi dell’art. 34, c. 8, per gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche “Non si applicano… le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 21”, per cui non è possibile prevedere il tacito rinnovo.
Le acque reflue assimilabili sono quelle indicate nell’art. 34, comma 1.
L’utente potrà conservare l’autorizzazione in formato digitale oppure fornirla in cartaceo stampandola e dichiarandola conforma all’originale digitale (ciò in caso di presentazione ad Enti pubblici). In caso si necessiti di una copia cartacea, nei rapporti con i privati, il Coordinamento Ambiente rilascerà una copia confome all’originale digitale.
Domanda di autorizzazione agli scarichi domestici (AE<50).
ATTENZIONE.
In caso di:
– AE>50;
– scarico di reflui assimilabili ai domestici (art. 34 PTA);
– scarico nella rete fognaria;
sarà necessario contattare l’UTC per il rilascio della modulistica del caso.
Pagina aggiornata il 23/11/2023