A seconda dell’utilizzo del materiale di scavo si procede secondo la casistica riportata di seguito.
– 1° CASO: RIUTILIZZO ESTERNO AL SITO DI PRODUZIONE.
Il Proponente o il Produttore dovrà attestare il rispetto del punti fissati nella norma per poter considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti: prima dell’inizio dei lavori di scavo, dovrà essere consegnata ad ARPAV (per via telematica) e per conoscenza al Comune, l’autocertificazione (secondo le modalità del presente link) sul rispetto dell’art. 41 bis del “Decreto del fare” predisposta dalla Circolare della Regione Veneto del 23.09.13. Inoltre, bisogna inviare ad ARPAV anche le risultanze delle analisi chimiche, l’inquadramento del punto di campionamento, le modalità di campionamento ed il database ARPAV compilato
– 2° CASO: RIUTILIZZO INTEGRALE IN SITO.
Il Proponente o il Produttore dovrà inoltrare la dichiarazione di conformità (secondo le modalità del presente link), alle condizioni stabilite dall’art. 185, comma 1, lett. c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il modulo predisposto.
– 3° CASO: INTERVENTO ASSOGGETTATO A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE o AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
La gestione delle “terre e rocce da scavo” è sottoposta al D.M. 161/2012 e dovrà essere presentato il relativo Piano di Utilizzo con le modalità previste dal D.M. stesso.
– 4° CASO: NON SARANNO PRODOTTE “TERRE E ROCCE DA SCAVO”.
Non è necessario produrre alcuna documentazione.
– 5° CASO: LE “TERRE E ROCCE DA SCAVO” SARANNO GESTITE COME RIFIUTO.
In questo caso non è necessario produrre alcuna informazione in merito, poiché le terre e rocce saranno assoggettate alle norme proprie dei rifiuti.
Pagina aggiornata il 23/11/2023