Vincolo Paesaggistico

Vincolo Paesaggistico

NB: Per l’installazione di PANNELLI FOTOVOLTAICI è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata

D.P.R. 31/2017 -ALLEGATO B

B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.

VINCOLO PAESAGGISTICO

TUTTO il territorio comunale é soggetto a Vincolo Paesaggistico Ambientale, attribuito a seguito di seduta del 28.02.1972 dalla Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona ai sensi dell’art. 136 c. 1 lett. c) e d) del D. Lgs 42/2004 (ex art. 1, comma 3 e 4 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ex art. 9, comma 4 e 5 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357), il quale cita:

“Nella geografia del Lessini e degli Uganei la zona nord-est della provincia di Verona, rappresenta un episodio del tutto particolare. Una serie di Valli parallele tra loro si diparte dalle propaggini prealpine scendendo verso la piana dell’Adige. Una serie di circostanze successive ha compromesso molte di queste Valli sia come “habitat” che come colture. La Valle di Mezzane é uno degli ultimi esempi ancora totalmente integri nei suoi aspetti paesaggistico-orografici e pedologico. Dai Massicci collinari del Monte delle Mire è generato il Progno di Mezzane, cui a sua volta dobbiamo la Valle stessa. La parte più caratteristica e più esposta alle eventuali compromissioni, non è tanto la parte montana che sale fino a 500-800 mt con pendii abbastanza ripidi, quanto la faccia di pianura che necessita di essere difesa da vincolo ambientale. Si propone in sua difesa, anche perchè la sua limitata larghezza (300 m il Progno di Mezzane e il Progno di Mezzane) sarebbe difficilmente sfruttabile per insediamenti produttivi organizzati e razionalizzati, in modo da costituire una sicura risorsa economica. Si propongono i seguenti confini: a nord con il comune di Verona e il comune di San Mauro di Saline, a est con il comune di Tregnago e Illasi, a sud con il comune di San Martino B. A. e Lavagno”.

A seguito della procedura di perfezionamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2018 il relativo Provvedimento del 23 luglio 2018 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto.

Si rimanda al seguente link per l’individuazione di immobili ed aree di notevole interesse pubblico art. 136 presenti sul territorio.
E’ possibile consultare l’elenco dei vincoli di interesse storico-artistico al seguente link.

A partire dal giorno 1° gennaio 2010 l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica segue la procedura prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04.

DOMANDA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

(IMPORTANTE per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è necessario presentare l’apposita istanza (ordinaria, semplificata o di compatibilità paesaggistica), non saranno accettate le domande contestuali alle istanze edilizie sprovviste di apposita domanda).

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA
(art. 146 D. Lgs 42/2004)

• Relazione paesaggistica redatta secondo il D.P.C.M. del 12.12.2005 in duplice copia, (vedi approfondimento);

(Vedi anche lo stralcio che interessa il territorio del Comune di Mezzane di Sotto dell’Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio. L’Atlante è parte integrante del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento).

 

• Versamento diritti di Segreteria di € 80,00 (clicca qui per le tariffe relative ai tipi di procedura);

• n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per l’autorizzazione che verrà eventualmente rilasciata)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  SEMPLIFICATA
(D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

Relazione paesaggistica redatta secondo l’allegato D del D.P.R. 13 fabbraio 2017 n. 31, (vedi approfondimento  e circolare MiBACT 42/2017;

• Versamento diritti di Segreteria  di € 65,00 (clicca qui per le tariffe relative ai tipi di procedura)

• n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per l’autorizzazione che verrà eventualmente rilasciata).

RICHIESTA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
D.LGS. 42/2004 – ART. 167, COMMA 4, LETTERA A
“L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380“.

TEMPISTICHE
ART. 167, comma 5:
“Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”. 

Vi sono vari casi in cui le opere abusivamente realizzate vengono sanzionate anziché con la demolizione con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria: si tratta di interventi edilizi minori (realizzati in difformità/assenza di denuncia di inizio attività), di opere non demolibili senza pregiudizio per la parte conforme (art. 93 L.R.V. 61/85), di opere realizzate in zona tutelata sotto il profilo paesaggistico-ambientale per le quali è stato emesso decreto di compatibilità con o senza danno.
Ai sensi della legge 241/90 agli interessati viene comunicato l’avvio del procedimento, indicando i criteri di legge per la quantificazione della sanzione, ed invitando contestualmente a provvedere all’autodeterminazione della sanzione stessa.
Le autodeterminazioni presentate vengono vagliate dall’ufficio e, se si condividono le modalità di calcolo e gli importi, vengono consegnati gli estremi per il pagamento. Qualora gli interessati non si avvalgano della possibilità di presentare autodeterminazione o quando non viene condiviso quanto proposto, si procede con la quantificazione d’ufficio che viene quindi comunicata.
Da ultimo si procede con l’emissione dell’ingiunzione di pagamento e, qualora non venga effettuato il pagamento nei termini previsti, con la riscossione coattiva.
I provvedimenti amministrativi possono essere impugnati al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica.

 

NON SONO AMMESSI A SANATORIA GLI AUMENTI DI VOLUME O SUPERFICIE UTILE
Circolare 33 del 2009 – Definizione dei termini “lavori”, “superfici utili” e “volumi”
CALCOLO SANZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004
ART. 167, comma 5: “Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima […]“.

Pagina aggiornata il 22/11/2023

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